Liberalizzazione del
Mercato Elettrico
Dal 1° luglio 2004 tutti i
titolari di una partita IVA acquisiscono la
qualifica di “cliente idoneo” e possono
acquistare energia elettrica da un fornitore
diverso dal monopolista.
Con la delibera 107 l’Autorità
per l'Energia Elettrica ed il Gas, recependo
le indicazioni della Comunità Europea, apre il
mercato elettrico a tutti i consumatori non
domestici.
Contrariamente a quanto successo un anno fa
con l’apertura del mercato alle aziende con
consumi
superiori a 100.000 kWh/anno, non è
previsto alcun elenco ufficiale dei clienti
potenzialmente idonei. La qualifica di
idoneità è infatti collegata all’attività
direttamente svolta e riportata sui pubblici
registri.
Viene quindi a decadere anche
la procedura di autocertificazione di idoneità
finora richiesta alle aziende all’atto
dell’ingresso nel libero mercato.
Di seguito sono disponibili
utili indicazioni su come orientarsi sul
mercato libero dell'energia elettrica:
· Vademecum sui
contratti energetici;
· Fac simile di
bolletta energetica per rilevare i consumi;
· Le domande più frequenti
sul mercato libero dell’energia elettrica.
Per ulteriori informazioni è
possibile contattare l'Area Economia ed
Innovazione della nostra
Associazione:
m.adamo@confindustria.cs.it
QUADRO LEGISLATIVO
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Riferimento legislativo
D. Lgs.16 Marzo 1999, n.79 in G.U.
31/03/99, n.75 - Entrata in vigore del
provvedimento: 1 Aprile 1999 |
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Enti di riferimento
Ministero delle Attività Produttive
e
Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas
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Soggetti interessati nelle
diverse fasi di apertura del mercato
Clienti Industriali, artigianali,
commerciali e di servizi ed in genere
tutti i consumatori non domestici anche in
forma di consorzi
o società consortili |
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1° fase
Dal 1 aprile 1999 acquisiscono la
qualifica di clienti idonei gli
utilizzatori che, con riferimento al 1998,
abbiano consumato almeno 30 GW/h,
comprensivi dell'eventuale quota
autoprodotta |
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Tale soglia
vale anche per consorzi e società
consortili di imprese situate nel
medesimo comune od in comuni contigui
(comprese aree individuate con specifici
atti di programmazione regionale, ad
esempio i Distretti Industriali). In
questo caso ogni impresa consorziata deve
avere consumato almeno 2 GW/h nel 1998 |
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2° fase
Dal 1 gennaio 2000 la soglia dei consumi,
relativi all'anno precedente, scende a 20
GW/h per i clienti idonei e ad 1 GW/h per
i singoli
consorziati |
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3° fase
Dal 1 gennaio 2002 le soglia per i clienti
idonei scende a 9 GW/h, mentre rimane
invariata quella per i
singoli consorziati |
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Adempimenti*
L'utilizzatore finale, sia singolo che
consortile, deve autocertificare la
propria qualifica di cliente idoneo
all'Autorità per l'Energia Elettrica ed il
Gas secondo le modalità previste dalla
delibera della stessa Autorità n.91/99. |
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